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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 27 febbraio 2024 n. 46 nella G.U. del 28 febbraio 2024 n. 49 è stato previsto quanto segue in materia di erogazione dei premi.

TESTO INTEGRALE DELLA NORMA

“2-quater. Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vi- gore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.”

Nello specifico, a partire dalla data del 29 febbraio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, viene introdotta l’esenzione dei premi (in denaro o in natura) erogati ad atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalla Federazione (presenti nel RASD) fino alla soglia di euro 300. La soglia di esenzione si riferisce ai premi erogati da ogni ente sportivo (società) al medesimo atleta.

In parole più semplici, un atleta che partecipa a gare riconosciute dalla Federazione può beneficiare di esenzione fino a 300 euro per premi erogati da ogni società organizzatrice. Quindi, se l’atleta percepisce più premi da diverse società, ognuno dei quali sotto i 300 euro, rimangono tutti esenti (la società non dovrà prevedere alcun adempimento e per l’atleta il premio percepito non costituirà reddito).

Nel caso in cui l’atleta superi la soglia di 300 euro per premi percepiti dalla stessa società, anche per più gare, la società dovrà assoggettare l’intero importo erogato come premio (quindi non solo l’importo eccedente i 300 euro) alla ritenuta del 20% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa (l’importo percepito dall’atleta è tassato a titolo definitivo e non fa cumulo con gli altri redditi con la possibilità di rivalsa della ritenuta ossia di farla valere a titolo di acconto sulle imposte nella propria dichiarazione dei redditi). Le ritenute operate dovranno essere versate dall’associazione o società sportiva, che agisce in qualità di sostituto di imposta, con F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla maturazione del premio e dovranno essere dichiarate nel mod.770 da parte della stessa associazione/società che ha erogato il premio. Non è previsto il rilascio della certificazione unica.

Saranno forniti ulteriori chiarimenti diffusi dagli Enti competenti.

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