In relazione all’ordinanza del Ministero della Salute del 15 Gennaio 2021 , che pone l’Emilia-Romagna in zona arancione, si conferma che:
La pesca sportiva si può esercitare solo all’interno del proprio Comune di residenza.
Non sono previste altre deroghe.
Dal sito della Regione Emilia Romagna si evince quanto segue:
È possibile praticare la pesca sportiva/ricreativa e, in caso affermativo, è possibile farlo fuori dal Comune di residenza?
Il D.P.C.M. consente lo svolgimento di attività sportive, tra le quali rientra anche la pesca sportiva/ricreativa, purché la stessa sia praticata nel Comune di Residenza.
La classificazione in zona arancione, infatti, prevede il “divieto di entrare e uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza” e la pesca sportiva/ricreativa non rientra in alcuna delle categorie previste dall’Art. 2, comma 4., lett. b), del D.P.C.M. 14/01/2021 atte a giustificare gli spostamenti oltre i confini comunali, essendo riconducibile ad una “attività sportiva”.
Questo può essere visualizzato anche a questa pagina di Faq del Governo Italiano:
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
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